L’Artigiana, in qualità di gestore di misure agevolative a valere su risorse pubbliche, rientra nell’ambito soggettivo di applicazione del D.Lgs. n. 33/2013 ai sensi dell’art. 2-bis, comma 3, in quanto “ente di diritto privato che svolge attività di interesse pubblico”, così come previsto della delibera ANAC n. 1134. Pertanto è obbligato a pubblicare tramite il proprio sito istituzionale le informazioni ed i dati concernenti l’organizzazione e le attività svolte a valere sulle risorse pubbliche, consentendone l’accesso a chiunque senza necessità di autenticazione ed identificazione.
L’obbligo di pubblicazione fa riferimento ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs. n. 33/2013 a tutti gli “atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, di importo superiore a mille euro”.
Per ciascun atto, all’interno delle tabelle saranno presenti:
– denominazione del soggetto beneficiario;
– codice fiscale del beneficiario; − importo del vantaggio economico corrisposto;
– ufficio/responsabile del relativo procedimento amministrativo cui è attribuita la responsabilità dell’istruttoria o della concessione delle sovvenzioni / contributi / sussidi / vantaggi economici;
– modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
Il presente documento è articolato in sezione, ognuna delle quali fa riferimento ad una specifica forma di aiuto pubblico individuata tramite il soggetto che ha erogato i fondi a Sviluppo Artigiano e la legge di riferimento.
Informativa sul trattamento dei dati personali (privacy) – I dati personali oggetto di pubblicazione sono stati raccolti nello svolgimento dell’attività di concessione della garanzia. Per ogni altra informazione sull’uso dei dati e sui diritti dell’interessato si può fare riferimento all’informativa completa disponibile sul sito internet.
SEZIONE 2 – FONDI LEGGE DI STABILITA’ (Legge 27 dicembre 2013 n. 147 cd. “Legge di stabilità 2014)
Il Ministero dello Sviluppo Economico, nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 1, comma 54, della Legge di stabilità 2014, con il più generale obiettivo di sostenere l’accesso al credito delle PMI, finanzia la costituzione, presso i confidi, di un apposito e distinto fondo rischi, che i medesimi confidi utilizzano per concedere nuove garanzie alle PMI associate. I soggetti di seguito indicati risultano essere beneficiari di garanzie deliberate con la copertura del predetto fondo rischi. L’individuazione dei beneficiari, le modalità di intervento e la gestione delle richieste avviene nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dal Decreto 3 gennaio 2017 del Ministero dello Sviluppo Economico (e successive modifiche).