Approvato in data 28/12/2023
Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA
È costituita una società cooperativa di garanzia a mutualità prevalente denominata: “L’Artigiana Confidi – Confartigianato Lecce”.
2.1 Il Confidi ha sede nel Comune di Lecce all’indirizzo risultante dall’apposita iscrizione eseguita presso il registro delle imprese ai sensi dell’art. 111 – ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.
2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indi rizzo del comune indicato sub 2.1 con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione che è abilitato alle dichiara zioni conseguenti all’ufficio del registro delle imprese; spetta, invece, ai soci decidere il trasferimento della sede in comune diverso da quello indicato sub 2.1.
2.3 Sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza potranno essere istituite o soppresse con semplice decisione del Consiglio di Amministrazione su tutto il territorio nazionale. Art. 3 – Durata La durata del Confidi è fissata fino al 31 Dicembre 2050. La durata può essere prorogata, o il Confidi anticipatamente sciolto, con deliberazione dell’Assemblea Straordinaria dei soci.
Titolo II DISCIPLINA DI RIFERIMENTO
Al Confidi si applicano le disposizioni previste nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, quelle contenute nel Libro V, Titolo VI, Capo I, del Codice Civile nonché, in quanto compatibili, quelle in materia di società per azioni previste dal Libro V, Titolo V, Capo V, del codice medesimo.
Al Confidi si applicano anche tutte le leggi speciali in materia, in particolare le disposizioni contenute nel Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, nella Legge 7 marzo 1996, n. 108, le di sposizioni contenute nel titolo III del D. Lgs. 13 agosto 2010, n. 141, ivi comprese le relative disposizioni di attua zione, nonché quelle di cui al D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214 e comunque in quanto applicabile, la normativa vigente in materia di disciplina dell’attività di garanzia dei fidi e confidi.
Il Confidi, nell’ambito delle proprie attività, orienta la gestione sociale al conseguimento degli obiettivi di scambio mutualistico prevalente ai sen si dell’art. 2512 e seguenti del Codice Civile.
Titolo III ALLEGATO: A REPERTORIO N.9764 RACCOLTA N.7231 SCOPO, OGGETTO E ATTIVITÀ
7.1 Il Confidi, che è basato sui principi della mutualità prevalente e non ha fine di lucro, si propone di promuovere il miglioramento e l’ammodernamento delle attività dei soci, fornendo garanzie per agevolare la concessione di ogni for ma di credito, nonché consentire un più facile accesso a tutti i prodotti finanziari, bancari e parabancari destinati all’esercizio dell’attività dei soci. Il Confidi, inoltre, assiste i soci nella formulazione, predisposizione e presentazione di richieste di finanziamento, di accesso a servizi finanziari e di ammissione ad agevolazioni finanziarie di qualunque tipo e genere previste dalla normativa nazionale, regionale e comunitaria. Il Confidi può anche assumere interessenze e partecipazioni in altre cooperative svolgenti attività affini o analoghe o comunque annesse e collegate, non ché, compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, immobiliari, e mobiliari necessarie o utili per il raggiungi mento degli scopi sociali e rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali.
7.2 Tutte tali attività debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l’esercizio. In particolare, le attività di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: del D.lgs. 10 settembre 1993 n. 385, in materia di attività bancaria e finanziaria, del D.lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58, in materia d’intermediazione finanziaria; della legge n. 326 del 2003 articolo 13 e seguenti, in tema di disciplina dell’attività di garanzia collettiva dei fidi; nonché nel rispetto della normativa in tema di attività riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali.
7.3 Il Confidi potrà svolgere la propria attività esclusivamente nei confronti dei soci.
Art. 8 – Disciplina dell’Attività
8.1 Il socio può ottenere dal Confidi prestazioni di garanzia soltanto dopo un mese dalla sua iscrizione nel libro dei soci. Tuttavia il Consiglio di Amministrazione, con delibera zione presa all’unanimità, può decidere che il Confidi conce da garanzia senza l’osservanza di tale termine a favore di soci in particolari situazioni di urgente necessità.
8.2 Le garanzie prestate devono essere, di massima, proporzionali alle quote versate da ciascun socio. Tuttavia, nel deliberarne la concessione, si dovrà tener conto: a. della situazione patrimoniale, anche extra aziendale, del richiedente e delle prospettive economico finanziarie dell’attività svolta; b. della durata e natura dei finanziamenti richiesti e delle garanzie che il socio offre; c. della esposizione complessiva del Confidi per garanzie già prestate e delle richieste in corso di istruzione.
8.3 Il Confidi può stipulare convenzioni con una o più aziende di credito e/o con altri enti per la concessione ai propri soci di finanziamenti per i quali essa rilasci garanzia.
8.4 Il Consiglio di Amministrazione può deliberare che ciascun socio, all’atto in cui chiede alConfidi le sue prestazioni, versi un diritto fisso di segreteria a copertura delle spese necessarie. Inoltre, il socio è tenuto al pagamento in ragione d’anno di una percentuale sull’importo della garanzia offerta, che sarà deliberato dal Consiglio di Amministrazione. Detto importo dovrà essere corrisposto all’atto della concessione della garanzia per tutto il periodo della sua durata, applicando la percentuale in vigore in quel momento.
9.1 Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se, successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale il Confidi si scioglie e deve essere posta in liquidazione.
9.2 Possono essere soci le imprese artigiane iscritte all’Albo di cui all’art. 5 della legge 8 agosto 1985 n. 443, le piccole e medie imprese in qualsiasi forma organizzate, nonché le persone fisiche che svolgano attività professionale a qualsiasi titolo.
9.3 Tutti i soci devono avere sede o stabile organizzazione sul territorio nazionale ed essere iscritti 3 alla Confartigianato.
9.4 I soci non devono essere sottoposti a liquidazione giudiziale, né aver riportato condanne a una pena che comporti l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici. Non può essere socio, il socio di altro Confidi o che da questa sia stato escluso. Il socio che ha cessato l’attività per pensionamento, su richiesta accettata dal Consiglio di Amministra zione all’unanimità, può rimanere tale per accedere ad eventuali specifiche convenzioni agevolative riservate ai soci.
10.1 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione contenente: a. se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, email, pec e indicazione dell’attività svolta; b. se soggetto diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e codice fiscale, email, pec e l’entità della quota che si propone di sottoscrivere. I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono indicare i dati sociali e il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con il Confidi, nonché allegare la deliberazione dell’organo competente che ha deciso l’adesione.
10.2 L’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione del Consiglio di Amministrazione comunicata all’interessato ed annotata nel Libro Soci.
10.3 Il nuovo socio può sottoscrivere una o più quote, fatta salva la sottoscrizione minima di una quota di euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue), ciò compatibilmente con le disposizioni particolari relative alla garanzia prestata in rapporto alla quota o alle quote sottoscritte e versate.
10.4 Qualora la domanda di ammissione non sia accolta, la de liberazione di rigetto deve essere motivata e comunicata en tro sessanta giorni all’interessato. In questo caso, l’aspirante socio può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non apposita mente convocata, in occasione della prima successiva riunione.
10.5 Il Consiglio di Amministrazione, nella relazione al bi lancio, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all’ammissione dei nuovi soci.
I soci sono obbligati a:
a. pagare immediatamente la quota o le quote sottoscritte e versate nonché a versare l’eventuale sovrapprezzo determinato dall’Assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio su proposta del Consiglio di Amministrazione e ogni altro onere dovuto, quali, a titolo esemplificativo e non esausti vo, gli apporti al fondo rischi ed i contributi associativi;
b. pagare, all’atto dell’iscrizione, la tassa di ammissione il cui importo verrà annualmente deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
c. trasmettere al Consiglio di Amministrazione i dati e le notizie da questo richiesti attinenti l’attività imprenditoriale o professionale svolta; essi, in particolare, sono tenuti a trasmettere i dati e le notizie relativi al rispetto dei parametri dimensionali delle piccole e medie imprese, nonché i dati e le notizie relativi all’eventuale mutamento della sede legale o della proprietà dell’azienda, a fusioni, scissioni, trasformazioni e alla cessazione dell’attività imprenditoriale;
d. osservare il presente statuto, i regolamenti, le delibera zioni dell’Assemblea, del Consiglio di Amministrazione, oltre che a favorire gli interessi del Confidi;
e. rimborsare le eventuali spese sostenute dal Confidi per loro conto; f. risarcire il Confidi dei danni e delle perdite subite imputabili a loro comportamenti od omissioni.
Art 12 – Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per decadenza, recesso o esclusione ed è annotata dal Consiglio di Amministrazione nel Li bro Soci.
La decadenza si verifica per morte della persona fisica ovvero per cessazione dell’attività ed opera automaticamente dal verificarsi dell’evento. Il Consiglio di Amministrazione, verificato l’avverarsi della decadenza, provvede alla cancella zione dal Libro Soci del socio decaduto.
14.1 Il socio può recedere quando non abbia favorevolmente concorso alle deliberazioni riguardanti:
a. le modificazioni sostanziali e significative dell’oggetto sociale;
b. la trasformazione del Confidi;
c. il trasferimento della sede sociale all’estero;
d. la revoca dell’eventuale stato di liquidazione;
e. l’eliminazione di una o più cause di recesso previste dal lo statuto;
f. la modifica dei criteri di determinazione del valore della partecipazione in caso di recesso;
g. le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione;
h. la proroga del termine.
14.2 Il recesso non può riguardare parte della quota.
14.3 Il socio può altresì recedere in qualsiasi momento con il preavviso di almeno novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio in corso; il recesso non può essere esercitato prima che siano decorsi due anni dall’acquisto della qualità di socio.
14.4 Il recesso deve essere comunicato al Confidi con lettera raccomandata o pec e viene esaminato dal Consiglio di Amministrazione entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento.
14.5 Qualora il Consiglio di amministrazione non ravvisi la sussistenza dei presupposti per l’esercizio del recesso, deve darne immediata comunicazione al socio, il quale, entro sessanta giorni dal ricevimento della relativa comunicazione, è legittimato a proporre opposizione davanti al Tribunale territorialmente competente, salvo quanto disposto dal successivo Art. 34.
14.6 Sul recesso di cui al comma 3 che precede, il Consiglio di Amministrazione delibera favorevolmente a condizione che sia salvaguardata la stabilità patrimoniale del Confidi.
14.7 Il recesso, qualora non intervenga una delibera di diniego da parte del Consiglio di Amministrazione, esplica ogni effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento, fermo in ogni caso quanto previsto dal successivo Art. 16.
14.8 Il recesso, per i rapporti mutualistici, ha effetto, ferma la previsione di cui al precedente comma 3, primo pe riodo, del presente articolo, con la chiusura dell’esercizio sociale in corso; mentre ha effetto a decorrere dall’esercizio successivo qualora pervenga oltre il termine di cui al citato comma 3, primo periodo. Il recesso viene annotato nel Libro Soci a cura del Consiglio di Amministrazione.
14.9 Il socio che manifesta la volontà di recedere, deve prioritariamente provvedere ad assolvere le obbligazioni per le quali il Confidi ha prestato garanzia; in difetto il Consiglio di Amministrazione può negare il recesso.
15.1 L’esclusione del socio può avere luogo per:
a. gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti;
b. mancanza dei requisiti previsti per l’ammissione a socio;
c. il mancato pagamento delle quote;
d. interdizione ed inabilitazione sopravvenuta.
15.2 L’esclusione deve essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata all’interessato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o pec entro i quindici giorni successivi alla deliberazione.
15.3 Contro la deliberazione di esclusione, entro il termine di sessanta giorni, il socio può proporre opposizione innanzi al Consiglio di Amministrazione salvo quanto disposto dal successivo Art. 33.
Art.16 – Responsabilità del socio cessato
16.1 Il socio cessato, ed eventualmente i suoi eredi, risponde verso il Confidi per il pagamento dei conferimenti non versati per un anno dal giorno in cui si è verificata: a. la decadenza; b. l’esclusione; c. il recesso.
16.2 Qualora il socio cessato abbia assunto obbligazioni i cui effetti si producono anche successivamente alla cessazione, queste dovranno comunque essere regolarmente adempiute, eventualmente anche dai suoi eredi.
16.3 Il socio cessato risponde verso il Confidi del pagamento delle obbligazioni per le quali questa ha prestato garanzia in suo favore.
16.4 Se entro un anno dalla cessazione si manifesta l’insolvenza del Confidi, il socio cessato ed eventualmente i suoi eredi sono obbligati verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.
Art. 17 – Liquidazione della quota
17.1 Il socio cessato e/o i suoi eredi hanno diritto soltanto al rimborso, su loro richiesta, del valore nominale delle quote sottoscritte eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale.
17.2 La liquidazione della quota ha luogo sulla base del bi lancio dell’esercizio in cui si è verificata la cessazione del socio.
17.3 Il pagamento deve essere eseguito entro centottanta giorni dall’approvazione del bilancio dell’esercizio in cui si è verificata la cessazione.
17.4 Il Consiglio di Amministrazione, qualora accerti che il pagamento delle quote provocherebbe una diminuzione superiore al venti per cento, rispetto all’esercizio precedente, della consistenza complessiva del patrimonio sociale, deve deliberare il rinvio del pagamento non oltre il termine di due anni.
Titolo V CAPITALE SOCIALE E PATRIMONIO NETTO
Art. 18 – Capitale sociale e patrimonio netto
18.1 Il capitale sociale del Confidi non è determinato in un ammontare prestabilito ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore a euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue).
18.2 Il capitale sociale non può essere inferiore al limite minimo indicato dall’articolo 13, comma 14, del Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni in Legge 24 novembre 2003, n. 326.
18.3 Ai sensi dell’articolo 13, comma 16, Decreto Legge 30 settembre 2003, n. 269 come convertito della Legge 24 novembre 2003, n. 326, se, per la perdita di oltre un terzo del capitale sociale, questo si riduce al di sotto del minimo stabilito del presente statuto, gli Amministratori devono senza indugio convocare l’Assemblea dei soci per deliberare la riduzione del capitale e il contemporaneo aumento del medesimo a una cifra non inferiore a detto minimo ovvero lo scioglimento del Confidi.
18.4 Ciascun socio deve sottoscrivere quote per un importo non inferiore a euro 25,82 (venticinque virgola ottantadue) e non superiore al 20% (venti per cento) del capitale sociale.
18.5 La qualità di socio è provata dall’iscrizione nel Libro Soci.
18.6 Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura a favore di terzi.
18.7 Il patrimonio netto del Confidi, comprensivo dei fondi rischi indisponibili, non può essere inferiore ai limiti stabiliti dall’articolo 13, comma 14, della Legge 24 novembre 2003, n. 326. Dell’ammontare minimo del patrimonio netto, al meno un quinto è costituito da apporti dei soci o da avanzi di gestione.
18.8 Ai sensi dell’articolo 13, comma 15, della Legge 24 novembre 2003, n. 326, quando, in occasione dell’approvazione del bilancio d’esercizio, risulta che il patrimonio netto è diminuito per oltre un terzo al di sotto del minimo stabilito dal precedente comma 7 gli amministratori sottopongono all’Assemblea dei soci gli opportuni provvedimenti. Se entro l’esercizio successivo la diminuzione del patrimonio netto non si è ridotta a meno di un terzo di tale minimo, l’Assemblea dei soci che approva il bilancio deve de liberare l’aumento del capitale sociale in misura tale da ridurre la perdita a meno di un terzo; in caso diverso deve de liberare lo scioglimento del Confidi.
18.9 Il Patrimonio del Confidi è costituito:
a. dal capitale sociale costituito dall’ammontare delle quote sottoscritte dai soci;
b. dalla riserva legale formata con quote degli avanzi di gestione;
c. dai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione e laddove previsti per legge;
d. da fondi formati da eventuali contributi dello stato e/o enti pubblici;
e. da donazioni, lasciti ed elargizioni di associazioni o privati;
f. da ogni altra riserva. Il patrimonio di cui sopra, salvo il diverso utilizzo del fondo di cui al punto c., deve essere destinato unicamente alle prestazioni di garanzia rivolte al raggiungimento degli scopi sociali ex art. 7.1.
Art. 19 – Trasferimento delle quote
Le quote non sono trasferibili, salvo che per causa di morte, a condizione che l’avente causa sia in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione a socio e previa delibera favorevole del Consiglio di Amministrazione.
20.1 Sono costituiti uno o più fondi rischi destinati alla copertura di eventuali perdite sulle operazioni garantite dal Confidi in forza delle convenzioni da questa stipulate con le banche e gli altri enti finanziari.
20.2 Il fondo rischi è costituito dai contributi ad esso espressamente destinati dai soci, dagli Enti pubblici e/o privati.
Art. 21 – Esercizio sociale e Bilancio
21.1 L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si conclude il 31 dicembre di ogni anno.
21.2 Al termine di ogni esercizio il Consiglio di Amministra zione redige il bilancio in base ai principi ed alle disposi zioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile e delle disposizioni speciali in materia.
21.3 L’Assemblea per l’approvazione del bilancio è convocata entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio socia le. Qualora lo richiedano particolari esigenze, l’Assemblea può essere convocata entro centottanta giorni. In questo caso gli amministratori segnalano nella relazione, di cui all’articolo 2428 del Codice Civile, le ragioni della dilazione.
21.4 Il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori al Collegio Sindacale, con la relazione sulla gestione, alme no trenta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea che deve discuterlo.
21.5 Gli eventuali utili ed ogni altro residuo attivo non possono essere distribuiti ai soci ma sono 7 assegnati a riserva statutaria, previo accantonamento di almeno il 30 per cento degli utili netti annuali nel fondo di riserva legale. Resta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di deliberare la destinazione di risorse della riserva statutaria ordinaria a fondo rischi, in funzione delle esigenze operative delle convenzioni.
22.1 È fatto divieto al Confidi di:
a. distribuire i dividendi;
b. adottare strumenti finanziari da offrire in sottoscrizione ai soci e di remunerarli;
c. distribuire le riserve fra i soci. 22.2 È fatto obbligo al Confidi di devoluzione, in caso di scioglimento, dell’intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale, ai fondi di garanzia inter-consortili ovvero al Ministero dell’Economia e delle Finanze giusta il disposto dell’art. 13 della Legge 326/2003.
Art. 23 – Organi della Confidi Sono organi del Confidi:
a. Assemblea;
b. Consiglio di Amministrazione;
c. Presidente e il Vicepresidente;
d. Collegio Sindacale;
e. Direttore Generale.
24.1 Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salva diversa deliberazione del Consiglio di Amministrazione, purché in Italia.
24.2 L’Assemblea Ordinaria e/o Straordinaria può tenersi, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, per audio conferenza o videoconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci ed è, pertanto, necessario che:
– sia consentito al Presidente dell’Assemblea, anche a mezzo del proprio Ufficio di Presidenza, di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, distribuendo agli stessi, se redatta, la documentazione predisposta per la riunione, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
– sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi Assembleari oggetto di verbalizzazione;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno; – vengano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura del Confidi, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario. 24.3 Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno novanta giorni nel Libro Soci. Ciascun socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota posseduta.
24.4 I soci possono farsi rappresentare nell’Assemblea sol tanto da altri soci. La rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dal Confidi. Ciascun socio può rappresentare sino a un massimo di dieci soci. La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile nonostante ogni patto contrario. Il rappresentato può farsi sostituire solo da chi sia espressamente 8 indicato nella delega. La rappresentanza non può essere conferita agli Amministratori, ai Sindaci o ai dipendenti del Confidi, né alle cooperative da essa controllate o agli Amministratori, ai Sindaci o ai dipendenti di queste.
24.5 L’Assemblea Ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, per l’approvazione del bilancio, entro cento venti giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
24.6 L’Assemblea viene convocata dal Consiglio di Amministra zione, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’Assemblea mediante pubblicazione su almeno uno dei seguenti quotidiani:
a. “La Gazzetta del Mezzogiorno”,
b. “Il Quotidiano di Puglia”,
c. “Il Messaggero”.
L’avviso di convocazione deve, altresì, essere affisso in modo visibile presso la sede sociale entro lo stesso termine previsto per la pubblicazione. Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
24.7 L’Assemblea Ordinaria:
a. Approva il bilancio;
b. Nomina e revoca gli Amministratori, il Presidente e il Vicepresidente;
c. Nomina i Sindaci e il presidente del Collegio Sindacale;
d. Determina il compenso degli Amministratori e dei Sindaci;
e. Delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
f. Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell’Assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo Statuto per il compimento degli atti del Consiglio di Amministrazione;
g. Tratta gli argomenti che vengono posti alla sua attenzione da parte del Consiglio di Amministrazione.
24.8 L’Assemblea Straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione, sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza.
24.9 Nell’avviso di convocazione dell’Assemblea può esser fissato anche il giorno per la seconda convocazione che però non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima. Se il giorno per la seconda convocazione non è indicato nell’avviso, l’Assemblea deve essere riconvocata entro trenta giorni dalla data della prima.
24.10 In mancanza delle formalità indicate nei punti prece denti, l’Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l’intero capitale sociale e partecipa all’Assemblea la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale. Tuttavia in tali ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato e le deliberazioni assunte vanno comunicate ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale non presenti.
24.11 L’Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è regolarmente costituita con l’intervento di tanti soci, presenti o rappresentati, che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei soci. In seconda convocazione l’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita ed idonea a deliberare sugli oggetti che avrebbero dovuti essere trattati dalla prima, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati. In entrambi i casi l’Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei soci intervenuti o rappresentati. Nel caso di parità di voti la proposta si intende respinta. Per le nomine delle cariche sociali, a parità di voti, è eletto il più anziano d’età.
24.12 L’Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci, presenti o rappresentati, che rappresentino almeno un terzo dei voti spettanti alla totalità dei 9 soci. In seconda convocazione, delibera con il voto favorevole di tanti soci, presenti o rappresenta ti, che rappresentino almeno un quindicesimo dei voti spettanti alla totalità dei soci. Per deliberare lo scioglimento anticipato del Confidi è necessario il voto favorevole di alme no un terzo della totalità dei soci con diritto al voto.
24.13 L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio d’Amministrazione ed in caso di sua assenza o di impedimento dal Vice Presidente. In caso di assenza o impedimento anche del Vice Presidente, l’Assemblea è presieduta da persona eletta dalla maggioranza dei presenti all’Assemblea stessa, che, con la stessa modalità, nomina un segretario, anche non socio, per la redazione del verbale e, ove necessari, due scrutatori scegliendoli fra i soci. I verbali dell’Assemblea Straordinaria sono redatti da un notaio, senza ritardo, nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli adempimenti obbligatori. Le votazioni avranno luogo per alzata di mano, ovvero con schede cartacee o con modalità informatiche, a scelta del Presidente dell’Assemblea.
24.14 Le deliberazioni adottate dall’Assemblea Ordinaria deb bono essere riportate in processi verbali firmati dal Presi dente, dal Segretario e da due scrutatori, ove nominati.
24.15 In base a quanto previsto dall’art. 2540 del Codice Ci vile, il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà, in occasione di ciascuna convocazione, di far precedere l’Assemblea Generale dalle Assemblee Separate convocate dal Consiglio di Amministrazione in relazione alla regione di appartenenza dei soci. Per tale convocazione dovranno essere osservate le seguenti formalità:
a. Le Assemblee Separate devono essere convocate con il mede simo avviso dell’Assemblea Generale;
b. Le date di convocazione per le singole Assemblee Separate potranno essere diverse per ognuna di esse ma, comunque, la data dell’ultima deve precedere di almeno otto giorni quella fissata per la convocazione dell’Assemblea Generale;
c. Anche per le Assemblee Separate dovrà essere indicata la data della prima e della seconda convocazione, che dovrà es sere di almeno 24 ore successive a quella della prima;
d. Nell ‘avviso dovrà essere indicata la sede di convocazione di ciascuna Assemblea Separata;
e. Nell’avviso dovrà essere chiaramente indicato che le Assemblee Separate sono convocate per discutere e deliberare sul medesimo ordine del giorno dell’Assemblea Generale e per l’elezione dei propri delegati a questa Assemblea. Per la partecipazione dei soci alle Assemblee Separate, per la costituzione e per la validità delle medesime e per le votazioni, si applicano, in quanto compatibili, i precedenti articoli del presente statuto. Ogni socio ha diritto di partecipare all’Assembla delle sezioni di cui fa parte o di farsi rappresentare da un altro socio della stessa sezione. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua vece, uno degli amministratori appositamente designato dal Consiglio, interverrà a ciascuna Assemblea Separata. Ogni Assemblea Separata elegge a maggioranza assoluta, scegliendoli fra i soci, i de legati all’Assemblea Generale in proporzione di un delegato ogni cinquanta soci o frazione di cinquanta soci presenti o rappresentati, ed ha il potere di precisare ai propri delega ti le questioni da prospettare all’Assemblea Generale sulle materie poste all’ordine del giorno. I processi verbali delle Assemblee Separate, salvo che le votazioni avvengano per acclamazione o all’unanimità, dovranno contenere il computo dei voti di maggioranza, di minoranza o di astensione per ogni deliberazione presa. L’Assemblea Generale è costituita dai delegati delle Assemblee Separate, i quali rappresentano il numero dei soci in esse presenti o rappresentati. Il numero dei soci complessivamente rappresentato dai delegati delle Assemblee Separate condiziona la validità dell’Assemblea Generale in prima o in seconda convocazione. Per ogni delibera zione dell’Assemblea Generale il computo dei voti sarà fatto tenendo conto dei 10 voti di ciascuna deliberazione riportati nelle Assemblee e risultanti dalla lettera di delega, sotto scritta dal Presidente e dal segretario delle Assemblee Sepa rate, della quale ogni delegato dovrà essere munito.
Art. 25 – Consiglio di Amministrazione
25.1 Il Confidi è amministrato da un Consiglio d’Amministra zione, composto da un numero di membri pari a quattro, eletti dall’Assemblea tra i soci iscritti al Confidi da almeno un anno.
25.2 Gli Amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre esercizi e scadono alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica. Gli Amministratori sono rieleggibili una o più volte per uguale periodo.
25.3 L’Amministratore che rinunzia all’ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione e al Presidente del Collegio Sindacale. La rinunzia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio di Amministrazione è stato ricostituito.
25.4 Se nel corso dell’esercizio viene a mancare un Amministratore, gli altri provvedono a sostituirlo con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale. L’Amministratore così nominato resta in carica sino alla successiva Assemblea.
25.5 Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, deca de l’intero Consiglio di Amministrazione e chi resta in cari ca deve convocare senza indugio l’Assemblea perché provveda alla elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione.
25.6 Il Consiglio si raduna nel luogo indicato nell’avviso di convocazione una volta al mese e, comunque, tutte le volte che lo giudichi necessario il Presidente o in sua assenza o impedimento il Vice Presidente, o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno due dei suoi componenti o dal Collegio Sindacale con deliberazione assunta a maggioranza. Di regola la convocazione è fatta almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione, con avviso recapitato con qualsiasi mezzo idoneo. Nei casi d’urgenza il termine può essere anche di un solo giorno. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, e in sua assenza dal Vice Presidente. In mancanza di quest’ultimo, saranno presiedute dal Consigliere più anziano d’età. Gli Amministratori devono astenersi dal votare le deliberazioni riguardanti operazioni nelle quali siano personalmente interessati o lo siano loro parenti o affini sino al terzo grado. Le adunanze del Consiglio di Amministra zione possono svolgersi anche con la partecipazione disgiunta dei componenti in luoghi diversi purché audio o video collegati e tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale.
25.7 Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione fatti salvi quelli che sono riservati per legge o dallo statuto all’Assemblea dei soci. A solo titolo esemplificativo spetta al Consiglio:
a. Accettare donazioni, lasciti, elargizioni di associazioni e privati, contributi dello Stato e di altri Enti Pubblici per la costituzione del fondo di riserva o per fronteggiare spese di amministrazione, sempre che non sia necessaria una modifica dello Statuto;
b. Stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con le aziende di credito e con altri enti;
c. Redigere il Bilancio annuale, corredandolo con una relazione sull’andamento della gestione e curarne la presentazione all’Assemblea ordinaria per averne l’approvazione, proponendo un programma di massima per l’esercizio in corso;
d. Autorizzare il Presidente alle spese necessarie per il normale funzionamento del Confidi; e. Autorizzare il Presidente a svolgere tutte le azioni oc correnti per la tutela dei diritti del Confidi.
25.8 Le deliberazioni del Consiglio sono prese a maggioranza assoluta di voto dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei componenti, non ammettendosi deleghe. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione risultano da processi verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario, che può essere anche persona estranea al Consiglio di Amministrazione.
25.9 Il Presidente, in caso di sua assenza o impedimento, è sostituito dal Vicepresidente, che ne esercita i poteri.
Art. 26 – Rappresentanza e Firma sociale
La rappresentanza legale del Confidi di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi, nonché la firma sociale, spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. La firma del Vice Presidente fa fede di fronte ai terzi dell’assenza o impedimento del Presidente. Il Presidente vigila sulla conservazione e tenuta dei libri prescritti.
Art. 27 – Compensi del Presidente e degli Amministratori
27.1 L’Assemblea delibera all’atto della nomina un compenso annuo lordo a favore del solo Presidente per l’assolvimento delle sue funzioni e per i particolari compiti di coordina mento a carattere continuativo a lui affidati.
27.2 A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione compete, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute nell’esercizio delle loro funzioni, un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione che viene deliberato dall’Assemblea nel suo ammontare lordo in occasione della nomina.
28.1 Il Collegio Sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall’Assemblea ai sensi di legge. L’Assemblea provvede anche ad attribuire la Presidenza del Collegio ad uno dei Sindaci Effettivi.
28.2 Il Collegio Sindacale vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dal Confidi.
28.3 Il Collegio Sindacale partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea.
28.4 I Sindaci durano in carica tre esercizi sociali e cioè sino alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
28.5 Le deliberazioni del Collegio sono prese a maggioranza assoluta e devono risultare da verbale sottoscritto da tutti i presenti.
28.6 Tutti i membri, effettivi e supplenti, devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell’apposito registro.
28.7 Il compenso del Presidente e dei Sindaci Effettivi viene determinato dall’Assemblea al momento della loro nomina nella misura prevista dal D.M. 20/7/2012 n.140 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 29 – Revisione Legale e Certificazione del bilancio
29.1 La revisione legale dei conti è esercitata dal Collegio Sindacale ovvero da una Società di Revisione iscritta presso il Registro dei revisori legali presso il Ministero dell’economia e delle finanze in applicazione del D.Lgs. n. 39/2010.
29.2 Una Società di Revisione in possesso dei requisiti richiamati dall’art. 11 del d.lgs. 2 agosto 2002, n. 220, qua lora ricorrano i presupposti di cui alla citata normativa, provvede alla certificazione annuale del bilancio.
29.3 La relazione di certificazione è allegata al progetto di bilancio da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea. 29.4 Il compenso per l’attività di revisione viene determina to dall’Assemblea al momento della nomina nella misura previ sta dal D.M. 20/7/2012 n.140 e successive modificazioni e integrazioni.
30.1 Al Direttore Generale spettano la direzione e il coordinamento delle attività della Confidi per come deliberate dal Consiglio di Amministrazione, che lo nomina determinandone il compenso.
30.2 Egli inoltre
a. prende parte, con parere consultivo, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione;
b. sovrintende al generale funzionamento degli uffici;
c. è il capo del personale, assicurando, in tal modo, la conduzione unitaria delle iniziative del Confidi ed ha il potere di proposta al Consiglio di Amministrazione in materia di assunzione, promozione, provvedimenti disciplinari e licenzia mento del personale stesso;
d. sottopone al Consiglio di Amministrazione, con suo parere motivato, le richieste di concessione della garanzia formula te dai Soci.
Titolo VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE
Art. 31 – Scioglimento e Liquidazione
31.1 Il Confidi, oltre che nei casi previsti dalla legge, può essere sciolta anticipatamente con deliberazione dell’Assemblea straordinaria.
31.2 In caso di scioglimento l’Assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori, determinandone i relativi poteri e obblighi.
31.3 In caso di cessazione del Confidi, il patrimonio socia le, adempiute tutte le obbligazioni sociali e restituito ai soci soltanto il capitale versato in misura non superiore al valore nominale, deve essere devoluto ai sensi dell’articolo 13, comma 19 della legge 24 novembre 2003, n. 326.
31.4 Anche nel caso di scioglimento del Confidi al socio o in caso di morte ai suoi eredi non spettano in ogni caso il rimborso di eventuali quote emesse dal Confidi ed assegnate a titolo gratuito e di eventuali accrescimenti a titolo gratuito del valore nominale della quota posseduta.
31.5 In ogni caso le obbligazioni assunte dai soci rimangono valide fino alla definizione di tutte le operazioni garantite dal Confidi.
Art. 32 – Trasformazione e fusione
Ai sensi dell’art. 13, comma 43, del d.l. n. 269/2003, convertito nella legge n. 326/2003, in caso di fusione o trasformazione del Confidi in un ente diverso da confidi ovvero da una banca di cui all’art. 13 del d.l. n. 269/2003, il patrimonio corrispondente a quello pervenuto al Confidi per effetto di precedenti trasformazioni e (o) fusioni di società cooperative, al netto del valore dei rispettivi capitali sociali comunque costituiti, deve essere devoluto, sulla base della disciplina applicabile, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11, comma 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 o ai fondi interconsortili competenti di cui all’art. 13, commi 20 e 21, del d.l. 269/2003.
Titolo IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Il Consiglio di Amministrazione, al fine di assicurare l’ordinato e regolare funzionamento del 13 Confidi, può ap provare uno o più Regolamenti in applicazione del presente statuto.
Art. 34 – Rinvio alle disposizioni del codice civile Per quanto non previsto dal presente statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile e delle leggi speciali vigenti in materia di società cooperative e dei confidi.
Firmato: COLI’ Antonio Donato Presidente, Alessandro Perrone Notaio. Sigillo.
Sommario
Titolo I DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA1
Titolo II DISCIPLINA DI RIFERIMENTO1
Art. 6 – Regime mutualistico1
Titolo III ALLEGATO: A REPERTORIO N.9764 RACCOLTA N.7231 SCOPO, OGGETTO E ATTIVITÀ1
Art. 8 – Disciplina dell’Attività2
Art 12 – Perdita della qualità di socio3
Art.16 – Responsabilità del socio cessato5
Art. 17 – Liquidazione della quota5
Titolo V CAPITALE SOCIALE E PATRIMONIO NETTO5
Art. 18 – Capitale sociale e patrimonio netto5
Art. 19 – Trasferimento delle quote6
Art. 21 – Esercizio sociale e Bilancio6
Art. 22 – Divieti ed obblighi7
Titolo VII ORGANI DEL CONFIDI7
Art. 23 – Organi della Confidi Sono organi del Confidi:7
Art. 24 – Assemblea dei soci7
Art. 25 – Consiglio di Amministrazione10
Art. 26 – Rappresentanza e Firma sociale11
Art. 27 – Compensi del Presidente e degli Amministratori11
Art. 28 – Collegio Sindacale11
Art. 29 – Revisione Legale e Certificazione del bilancio11
Art.30 – Direttore Generale12
Titolo VII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE12
Art. 31 – Scioglimento e Liquidazione12
Art. 32 – Trasformazione e fusione12
Titolo IX DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI12